
Il disciplinare per i prodotti caseari definisce le norme e le procedure per l’ottenimento dell’autorizzazione all’uso del marchio “REA – Qualità Reatina” da parte delle aziende che producono formaggi nella provincia di Rieti. Il soggetto autorizzato è pertanto l’impresa che immette sul mercato il prodotto finale con il proprio marchio aziendale e la sua sede operativa deve essere ubicata nella provincia di Rieti.
Una delle caratteristiche distintive è che almeno l’85% del latte utilizzato deve provenire da animali allevati e munti nella provincia di Rieti, con il restante 15% proveniente da allevamenti siti nel territorio italiano. Sono ammessi latte termizzato o crudo di origine vaccina, ovina, caprina e bufalina.
Il marchio REA può essere apposto su diverse macro tipologie di formaggi: il Pecorino, ottenuto esclusivamente da latte di pecora; il Formaggio Misto, con almeno il 50% di latte ovino e la restante parte di latte vaccino; il Formaggio di Latte Vaccino, prodotto esclusivamente con latte di vacca; il Formaggio Caprino, ottenuto esclusivamente da latte di capra; e il Formaggio Caprino Misto, che prevede almeno il 50% di latte di capra e il restante da altre tipologie di latte. Inoltre, il marchio può contrassegnare anche prodotti a pasta filata molle a fermentazione lattica, come la mozzarella, ottenuti da latte vaccino o di bufala, e la ricotta, che può essere prodotta da latte vaccino, ovino, caprino o di bufala.




