Regolamento per l’accesso all’uso e per l’uso del marchio collettivo
“REA Qualità Reatina”
Art. 1 - Definizioni
1. Camera di Commercio Rieti Viterbo: Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Rieti Viterbo, in breve e di seguito CCIAA, ente autonomo di diritto pubblico con una struttura interna di natura associativa, Istituzione al servizio delle imprese per lo sviluppo dell’economia locale e del Marchio a cui è demandata la tenuta del Registro delle Imprese, a cui si iscrivono tutti i soggetti che ne fanno richiesta, ai sensi dell’art. 8 della Legge 580/1993. Nel prosieguo le diciture “imprese iscritte al registro imprese” ed “imprese iscritte alla CCIAA” hanno significato equivalente.
2. Disciplinare: Disciplinare di Produzione o documento tecnico comunemente detto disciplinare d’uso, concernente un prodotto o servizio e contenente disposizioni relative ai requisiti di conformità di tale prodotto o servizio.
3. Marchio: il Marchio Collettivo costituito dalla dicitura “Rea Qualità Reatina” e dalla immagine grafica di cui all’allegato A.
4. Manuale d’uso del marchio: manuale tecnico per il corretto uso del Marchio, documento contenente le prescrizioni tecniche per l’utilizzo corretto del logo del Marchio nelle sue diverse declinazioni (https://www.rivt.camcom.it/files/manualedusodelmarchio1-_10656.pdf)
5. Comitato di Gestione e di Controllo (CGC): incaricato dalla CCIAA di effettuare i controlli sulla conformità dei soggetti autorizzati all’uso del Marchio rispetto ai requisiti previsti nel presente Regolamento.
6. Soggetto Autorizzato: Soggetto iscritto alla CCIAA autorizzato all’uso del Marchio.
7. Rappresentante CCIAA: Presidente della CCIAA.
8. Soggetto responsabile: il Segretario Generale o soggetto nominato dalla CCIAA fra i dirigenti camerali, incaricato per l’istruttoria delle richieste di autorizzazione d’uso del Marchio, le concessioni e i dinieghi, nonché l’irrogazione delle sanzioni ai contravventori.
Art. 2 - Il Marchio
Il marchio “Rea – qualità reatina” è costituito da un pittogramma (“R”) e da un logotipo “rea- qualità reatina”.
Il pittogramma, in azzurro, richiama la forma di un’onda formando la lettera maiuscola “R” mentre la parte interna della “R” allude graficamente a un braccio: segno di forza della qualità dei prodotti/servizi offerti dal territorio. L’onda/R, in maiuscolo, diventa così sigillo di qualità certificata nonché metafora della ricchezza di corsi d’acqua della zona reatina. La Piana Reatina è, infatti, una valle originatasi dalla bonifica dell’antico lago Velino, tramite il “taglio” delle Marmore (271 a.C.) che originò la famosa cascata, facendo defluire le acque stagnanti. Quest’opera, la Cava Curiana, venne voluta dal console romano Manio Curio Dentato raffigurato nella parte alta dello stemma di Rieti: a lui Rea (Rea Silvia – madre di Romolo e Remo) dona la bandiera della città in segno di ringraziamento per la bonifica. Il nome “rea” richiama così Rea Silvia, come fondatrice di Rieti, ma scritto in piccolo per la radice greca “reo” (“scorrere”): personificazione per conferire anima/origine, allusione allo scorrere dell’acqua e alla dinamicità dell’intera zona reatina.
Art. 3 - Oggetto e finalità
1. Il presente Regolamento d’uso definisce condizioni e modalità per la richiesta e l’autorizzazione all’uso del Marchio Collettivo “Rea Qualità Reatina”.
2. Gli organi della Camera di Commercio sono:
a) il Consiglio;
b) la Giunta;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Le imprese iscritte alla CCIAA partecipano alla costituzione ed al funzionamento degli organi camerali di cui ai precedenti punti a), b) e c), secondo le disposizioni della Legge 580/93 e s.m.i. e dello statuto camerale (https://www.rivt.camcom.it/files/statutocameracommerciorietiviterbopdfa9165-_11236.pdf)
3. L’esercizio delle funzioni camerali risponde al principio della distinzione dei compiti di indirizzo e gestione politica, propri del Consiglio, della Giunta e del Presidente e di quelli di gestione amministrativa propri del Segretario generale e dei Dirigenti.
4. La CCIAA è rappresentata dal suo Presidente. Il Marchio è stato istituito dalla CCIAA con le seguenti finalità:
– promuovere e assicurare un elevato livello qualitativo dei prodotti e dei servizi degli iscritti al Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA autorizzati all’utilizzo del Marchio;
– informare il pubblico sull’elevato livello qualitativo di tali prodotti o dei servizi, valorizzandone le potenzialità di fruizione.
Art. 4 - Iscrizione alla CCIAA e requisiti per l’Autorizzazione d’uso del Marchio
1. Il Marchio, ivi compresa la sua rappresentazione grafica, è di proprietà della CCIAA che ne esercita le relative funzioni gestionali attraverso il suo Presidente. La CCIAA è un ente autonomo di diritto pubblico con una struttura interna di natura associativa, istituzione al servizio delle imprese per lo sviluppo dell’economia locale e dei prodotti servizi degli iscritti, a cui competono, in particolare, funzioni in materia di qualificazione delle aziende e dei prodotti ai sensi della legge n. 580/93 art. 2 comma 2 lettera g).
2. La CCIAA può delegare in tutto o in parte le funzioni gestionali ad un soggetto terzo.
3. L’ammissione alla CCIAA è garantita a tutti i soggetti interessati all’uso del Marchio che operano nella provincia di Rieti, rispettati i requisiti di iscrizione alla CCIAA indicati nella modulistica del Registro delle Imprese https://www.rivt.camcom.it/it/attivita_34/anagrafe-delle-imprese_51/registro-imprese_58/comunicazione-unica-per-la-nascita-dellimpresa_193/.
4. Possono fare domanda di autorizzazione all’uso del Marchio le imprese iscritte nel Registro delle imprese, comprese le Reti di imprese, che svolgono attività nella sede di Rieti da almeno un anno e che siano in regola con il pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, che condividano le finalità del Marchio e che soddisfino i requisiti stabiliti nel presente Regolamento e nei disciplinari d’uso.
5. Potranno essere inclusi fra i Soggetti Autorizzati, previa insindacabile valutazione operata caso per caso dal Comitato di Gestione all’uso e per l’uso del Marchio, le Organizzazioni e le imprese commerciali, aventi sede anche al di fuori del territorio della Provincia di Rieti, purché dimostrino di esercitare legittimamente nel territorio della provincia di Rieti, un’attività di produzione, lavorazione e/o confezionamento di prodotti oppure di fornitura di servizi secondo quanto disposto nei disciplinari d’uso previsti per alcuni prodotti e conformemente a quanto previsto nel presente Regolamento.
6.I soggetti che richiedono l’accesso all’uso del marchio o che espongono il marchio diadesione devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti di onorabilità:
– non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte o dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
– non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per uno dei delitti di cui ai titoli II (dei delitti contro la Pubblica Amministrazione) e VIII (dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio) del libro II del Codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
– non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
– non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n.1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso.
7. I requisiti di onorabilità devono essere posseduti:
– nel caso di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all’esercizio dell’impresa, di un ramo di essa o di una sua sede un institore o un direttore, anche da questi ultimi;
– nel caso di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni e dagli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le società consortili e le cooperative;
– nel caso di Consorzi e di Associazioni, dal Presidente;
– nel caso di Reti di imprese “Contratto” dalle singole imprese aderenti, nel caso di Reti di imprese “Soggetto” dall’Organo comune.
8. I soggetti che richiedono l’accesso all’uso del marchio devono inoltre dimostrare il rispettodelle normative relative alla sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, delle norme generali in materia di lavoro dipendente e delle norme contrattuali collettive in materia di trattamento del personale dipendente.
Art. 5 - Beni e servizi ammissibili
1.I prodotti e servizi a Marchio collettivo “Rea qualità reatina” possono essere identificatinelle seguenti categorie di cui alle classi 20, 21, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 41 e 43 della Classificazione Internazionale di Nizza:
Classe 20
Accessori, non in metallo, per serramenti a listelli; Accessori, Accessori per porte non metallici; Accessori per porte in legno; Chiavistelli per infissi di finestre (Non metallici -); Cerniere di chiusura a occhiello per cancelli [non metalliche]; Cerniere con porta lucchetto in materiali non metallici; Campanelli, non in metallo, non elettrici; Chiudiporta non metallici, non elettrici; Ferma finestre in legno; Ferma-finestre, non in metallo; Ferma-porte non in metallo né in gomma; Ferma-porte, non in metallo; Fermi in materiali non metallici per cancelli; Fermi per ante di armadi, non di metallo; Ganci in materiali non metallici per porte; Ganci in materiali non metallici per cancelli; Pomelli in porcellana; Pomelli non di metallo; Pomelli per porte in vetro; Borchie non in metallo per rivestimenti; Chiodi, non di metallo; Fermagli in materiali non metallici per bastoni; Fermagli, non in metallo, per la chiusura ermetica di borse; Elementi di fissaggio non metallici per tubi; Blocchetti per serrature, non di metallo; Catenacci per serrature, non in metallo; Dispositivi di blocco sganciabili (Non metallici -) [non elettrici]; Lucchetti non metallici per bicicletta; Lucchetti non in metallo, diversi da quelli elettronici; Portachiavi ad anello non in metallo; Serrature a combinazione (Non metalliche -) per veicoli; Serrature per mobili (Non metalliche -); Appendiabiti [mobili]; Attaccapanni a muro; Attaccapanni [mobili]; Busti per sarti; Ganci non metallici per abiti; Grucce per abiti; Porta-cappelli; Cornici [incorniciature]; Cornici [non in metallo prezioso]; Cornici per quadri e fotografie; Modanature in legno per cornici; Portafoto [cornici]; Arredi morbidi [cuscini]; Coprimaterasso; Culle; Divani letto; Accessori per il bagno sotto forma di articoli di arredamento; Armadi da bagno; Mobiletti da toletta con lavandino incorporato; Porta-asciugamani [mobili]; Specchi da bagno; Specchi decorativi; Cornici per specchi; Specchi a muro; Specchi [mobili]; Specchietti per portacipria; Ambra gialla; Avorio; Balena grezza o semilavorata; Corno grezzo o semi-lavorato; Madreperla; Madreperla grezza; Madreperla grezza o semilavorata; Ossa di balena; Osso, conchiglia, ambra, canna, bambù, canna d’india o sughero non lavorati e semilavorati, o loro sostituti; Spuma di mare; Spuma di mare [materiale grezzo o semilavorato]; Conchiglie (materiale grezzo o semilavorato); Contenitori, non in metallo, per immagazzinamento; Contenitori non metallici [immagazzinamento, trasporto]; Contenitori non metallici per la raccolta differenziata per uso commerciale; Mobili per il bagno; Basi per tavoli; Tavoli [mobili]; Tavolini; Tavoli informatici; Sgabelli; Piani di tavoli; Tavoli da cucina; Tavole; Tavoli metallici; Tavoli per ufficio; Librerie [mobili]; Mensole per biblioteche; Scaffali per libri; Letti; Reti di letti; Materassi; Aste per letti; Strutture per letti in metallo; Sponde del letto; Strutture metalliche per letti; Armadi; Guardaroba; Armadi e scaffali; Cassetti; Poltrone; Seggioloni; Poltrone da ufficio; Sedie a dondolo; Mobili; Mobilia.
Classe 21
Utensili per le pulizie domestiche, spazzole e materiali per la fabbricazione di spazzole; Vasellame, pentole e recipienti; Vetro grezzo e semilavorato non da costruzione; Utensili per cosmetica, igiene e trattamenti estetici; Apparecchi per profumare l’aria; Articoli per la pulizia; Bacinelle; Cascami di cotone per pulire; Cascami di lana per pulire; Cassette igieniche per animali domestici; Guanti di cotone per uso domestico; Guanti di gomma per uso domestico; Guanti per pulire; Guanti per uso domestico; Manici per scope; Manici (Non metallici -) per spazzole; Materiali per spazzole; Pagliette per pulire; Pagliette per la casa; Panni per la polvere; Panni per la pulizia; Pennelli per la barba; Pennelli per il trucco; Peli [setole] per spazzole e pennelli; Panni per la pulizia di occhiali; Bruciatori per oli essenziali; Bruciatori per olio profumato; Contenitori per pot-pourri; Bidoni della spazzatura per uso domestico; Cestini per la spazzatura per uso domestico; Contenitori per la spazzatura; Cestini per rifiuti domestici; Portascopini per gabinetti; Secchi per il bagno; Spazzole per toilette; Spugne per il bagno; utensili per la pulizia di gabinetti e bagni; Ampolle; Articoli di vetro; Bacinelle di plastica; Barattoli; Barattoli in vetro per la conservazione di alimenti; Barattoli per conservare; Barattoli per conservazione di alimenti; Barattoli per spezie; Bicchieri di vetro; Bicchieri, calici e articoli da bar; Bicchieri e tazze; Boccali in vetro; Bollilatte; Bomboniere; Bottiglie; Bottiglie di vetro [recipienti]; Bottiglie di plastica; Burriere; Caffettiere; Calici; Campane per dolci; Candelieri; Candelieri in vetro; Caroselli [articoli da cucina]; Casseruole; Casseruole [stoviglie]; Centro tavola; Ceste per il bucato; Cestelli scolapiatti; Cestelli per asciugare l’insalata; Cestini da picnic; Cestini per asciugamani; Ciotole in terracotta; Ciotole in plastica [contenitori per la casa]; Ciotole per miscelare; Colini; Contenitori in alluminio per alimenti; Contenitori doppi termoisolanti per alimenti; Contenitori da forno in vetro; Contenitori domestici chiudibili non metallici per alimenti; Bicchieri; Bicchieri da birra; Bicchieri da brandy; Bicchieri da cocktail; Bicchieri da vino; Bicchieri per bere; Bicchieri [recipienti per bere]; Boccali; Boccali in metallo prezioso; Borracce; Calici per bevande; Caraffe; Cavatappi, elettrici e non elettrici; Decanter per vino; Secchielli per bottiglie; Secchio per il ghiaccio; Supporti per bicchieri; Tazze alte in materiali ceramici; Salvadanai; Salvadanai di metallo; Salvadanai, non in metallo prezioso; Mosaico in vetro, non per la costruzione; Opalini; Pannelli di vetro [articoli semilavorati]; Vetro decorativo colorato; Vetro decorativo [non da costruzione]; Vetro di sicurezza per finestrini di veicoli; Flûtes [bicchieri]; Mescolatori per bevande [shakers]; Mestoli per servire il vino; Pinze per il ghiaccio; Recipienti per bere; Pettini; Piattini; Pettini per pulire; Spugne; Spugne per la pulizia; Spugne per uso domestico; Spazzole; Spugne per il corpo; Vasellame; Vasetti; Vassoi; Vasellame in ceramica; Vasellame in porcellana; Materiale per pulizia; Materiali per la fabbricazione di spazzole; Vetreria per la casa; Vetreria (Colorata -); Fioriere; Cristalli [vetreria]; Vetreria [bicchieri]; Porcellane; Tazze in porcellana; Statuette in porcellana; Boccali di porcellana; Salvadanai in porcellana; Stoviglie in porcellana; Porcellane decorative; Gingilli [porcellane]; Maiolica; Busti in porcellana, in ceramica, in maiolica, in terracotta o in vetro; Stenditoi per biancheria; Utensili per la casa; Stoviglie [utensili per la casa]; Vassoi per formaggi; Porta-spezie; Tazze da tè; Scatole per il tè; Tazzine da caffè; Mug da caffè; Vasi da fiori; Contenitori per piante; Strofinacci.
Classe 24
Materiali per tende; Articoli in tessuto non tessuto; Articoli tessili in materiali sintetici; Articoli tessili per la casa in materiali non tessuti; Tessuti; Stoffe [tessuti]; Tessuti industriali; Tela; Tessuti per il rivestimento; Tessuti per mobili; Tessuti in cotone; Tessuti di lana; Tessuto non tessuto; Biancheria da letto; Biancheria [stoffe]; Tessuti per la biancheria; Biancheria da casa; Biancheria [Per la casa -]; Biancheria per il bagno; Biancheria da cucina; Tendaggi, ovvero tende in materiale tessile; Rivestimenti per finestre; Mantovane; Drappeggi [tende]; Tende di stoffa; Tende in materie tessili; Tende in materie tessili o in plastica; Tovaglie in materie tessili; Biancheria; Biancheria da tavola; Articoli tessili per la casa; Tessuti per l’arredamento; Tessuti per l’arredamento per finestre.
Classe 29
Carne e prodotti a base di carne; Frutta, funghi, ortaggi, frutta a guscio e legumi lavorati; Oli e grassi commestibili; Insetti e larve preparati; Pesci, frutti di mare e molluschi, non vivi; Prodotti caseari e loro succedanei; Uova e prodotti a base di uova; Zuppe e brodi, estratti di carne; Budelli per insaccati e sue imitazioni; Burro; Burro da cucina; Grassi commestibili; Grassi animali per alimenti; Grassi per cucinare; Grassi vegetali per alimenti; Lardo; Margarina; Oli aromatizzati; Olio ad uso alimentare; Oli speziati; Oli per cucinare; Olio extravergine di oliva per uso alimentare; Olio di oliva ad uso alimentare; Olio di oliva; Preparati a base di burro; Prodotti che sostituiscono il burro; Pollame; Pollame [carne]; Selvaggina; Cacciagione [selvaggina]; Conserve di selvaggina; Salumi; Estratti di carne per uso culinario; Carne; Succhi di carne; Estratti di pesce; Carne fresca; Carne in scatola; Scorze di frutta ; Purea di frutta; Ortaggi in conserva; Macedonia di frutta; Pectina di frutta; Ortaggi preparati; Legumi conservati; Frutta conservata; Legumi cotti; Legumi secchi; Crema a base di legumi; Legumi in scatola; Purè di verdure; Marmellate; Marmellate di frutta; Marmellate di agrumi; Confetture; Composti; Gelatine vegetali; Gelatine di carne; Gelatine di pesce; Uova; Tuorlo d’uovo; Succedanei delle uova; Latte; Latte acido; Latte di cocco; Bevande a base di latte; Bevande a base di prodotti derivati dal latte; Bevande al latte, nelle quali predomina il latte; Bevande allo yogurt; Formaggi misti; Formaggi stagionati; Mozzarella; Mascarpone; Miscele di formaggi; Formaggio tipo ricotta; Formaggio lavorato; Formaggio erborinato; Formaggio di pecora; Formaggio di capra; Formaggio alle erbe; Formaggio a pasta molle; Formaggio a pasta dura; Formaggi cremosi; Formaggi; Creme da spalmare a base di formaggio; Salse al formaggio; Spuntini a base di formaggio; Yogurt; Yogurt da bere; Formaggio; Yogurt a base di soia; Yogurt aromatizzati alla frutta; Siero di latte; Yogurt aromatizzati; Fonduta di formaggio; Olio al peperoncino; Peperoncini rossi in conserva; Formaggio alle spezie; Brodi; Brodo, minestra; Brodo vegetale; Concentrati [brodi]; Dadi per brodo; Dadi per minestre; Zuppa precotta; Preparati per fare la minestra; Paste per minestre; Minestre in scatola; Trote, non vive; Pesce; Pesce in scatola; Filetti di pesce; Pesce (alimento); Verdura spalmabile; Creme spalmabili a base di grassi per tartine; Prodotti spalmabili a base di tartufo (creme di tartufo); Crema spalmabile a base di noci; Crema spalmabile ai frutti di mare; Panna [prodotto lattiero]; Prodotti lattieri; Sottaceti; Salsicce; Conserve di legumi; Gamberi non vivi; Fagioli; Carne di maiale; Lonza di maiale; Castagne lavorate; Patate conservate; Fiocchi di patate; Porcini, essiccati; Pasta di tartufo; Tartufi secchi; Oli a base di tartufo; Tartufi conservati; Selvaggina, non viva; Olio di noci; Gherigli di noce; Mele lavorate; Fiocchi di mela.
Classe 30
Confetteria contenente marmellate; Gelati; Spezie commestibili; Preparati alle spezie; Estratti di spezie; Miscele di spezie; Spezie miste; Condimenti; Sapori [condimenti]; Caffè, tè e cacao e loro succedanei; Aromi al caffè; Bevande a base di succedanei del caffè; Bevande a base di cioccolato; Bevande a base di caffè contenenti latte; Bevande a base di caffè; Bevande a base di tè; Bevande al cioccolato con latte; Cacao; Cioccolato; Rivestimenti al cioccolato; Pasticcini al cioccolato; dolci al cioccolato; Cioccolatini; Prodotti a base di cioccolato; Confetteria al cioccolato; Guarnizioni al cioccolato; Succedanei del cioccolato; Cioccolato spalmabile; Caramelle al cioccolato; Cioccolato spalmabile contenente nocciole; Gelati aromatizzati al cioccolato; Caramelle di cioccolato; Creme al cioccolato; Alimenti a base di farina; Amidi naturali per uso alimentare; Cereali; Cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da forno e lieviti; Farine a base di insetti; Grano saraceno, lavorato; Impasti, pastelle e loro miscele; Lievito e agenti lievitanti; Cannelloni; Gnocchi; Gnocchi a base di farina; Maccheroni; Pasta all’uovo; Pasta fresca; Pasta integrale; Ravioli; Snack principalmente a base di pasta; Spaghetti; Tagliatelle; Tortellini; Vermicelli; Ziti; Confetteria, gelati; Dessert al gelato; Dolci semifreddi; Gelati misti; Gelati non a base di latticini; Gelati con frutta; Biscotti salati; Prodotti da forno surgelati; Preparati per prodotti da forno; Prodotti da forno senza glutine; Miscele per la preparazione di prodotti da forno; Sorbetti [prodotti di confetteria]; Miscele per la preparazione di sorbetti; Gelati alla frutta [sorbetti]; Miele; Miele [per uso alimentare]; Succedanei del miele; Lievito; Miele a base di erbe; Caramelle; Confetteria; Confetti; Gomme da masticare; Pasticche [confetteria]; Liquirizia [confetteria]; Lecca-lecca (confetteria); Zucchero; Zucchero liquido; Zuccheri [non per uso medico]; Zucchero di canna; Erbe lavorate; Erbe (conservate); Dolci; Preparati per dolci; Impasti per dolci; Sciroppi per uso alimentare; Sciroppi e sciroppo di melassa; Sale; Sale per alimenti; Sale, spezie, aromi e condimenti; Zuccheri, dolcificanti naturali, glasse e ripieni per dolci, prodotti delle api e decorazioni commestibili; Gelati, yogurt gelato e sorbetti; Salse; Miscele per salse; Salse per pasta; Salse per insalate; Salse da cucina; Aromi e condimenti; Condimenti alimentari; Spezie; Condimento al peperoncino; Aromatizzanti; Ghiaccio; Ghiaccioli; Ghiacci alimentari; Ghiaccio commestibile; Pasta istantanea [noodles]; Noodles saltati con verdure [Japchae]; Farina di cereali; Farina per dolci; Farina di riso; Farine alimentari; Farina di grano; Farina [farine alimentari]; Farina di mais; Farina di frumento; Tapioca; Farina di tapioca; Tapioca (Farina di -) per uso alimentare; Sago; Tè; Caffè; Chicchi di caffè; Bustine di caffè; Caffè decaffeinato; Miscele di caffè; Succedanei del caffè; Caffè pronto e bevande a base di caffè; Pizza; Pizza ripiena; Paste alimentari ripiene; Paste alimentari; Lasagne; Pasticci contenenti selvaggina; Focacce; Biscotti.
Classe 31
Peperoncini; Peperoncini freschi; Animali vivi, organismi per la riproduzione (allevamento); Cibi e foraggio per animali; Coltivazioni agricole e dell’acquacoltura, orticoltura e forestali; Granaglie [cereali]; Granaglie grezze e non lavorate; Sementi; Semi, bulbi e piantine destinati alla piantagione; Bulbi di piante; Malto; Fiori; Fiori naturali; Piante; Piante da vivaio; Frutta fresca; Ortaggi freschi; Ortaggi non lavorati; Frutta e ortaggi freschi; Prodotti dell’allevamento; Legumi freschi; Gamberi vivi; Trote vive; Cinghiali da allevamento; Castagne fresche; Patate; Funghi; Tartufi freschi; Animali vivi; Noci; Nocciole; Noci [frutta]; Mele fresche; Pecore [bestiame]; Verdure non lavorate.
Classe 32
Bevande non alcoliche a base di miele; Birra e birra analcolica; Bevande non alcoliche; Preparati per fare bevande; Acque; Acqua gassata; Acque [bevande]; Acque minerali e gassose; Bevande a base di frutta; Succhi di frutta; Sciroppi per bevande.
Classe 33
Bevande alcoliche (eccetto le birre); Preparati alcolici per fare bevande; Vini
Classe 35
Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; Esposizione commerciale di merci per attività promozionali; Dimostrazioni di vendita [per conto terzi]; Dimostrazione pratica di prodotti per scopi pubblicitari; Dimostrazione di prodotti per scopi promozionali; Organizzazione di mostre per scopi commerciali; Presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al dettaglio; Organizzazione e conduzione di esposizioni a scopi pubblicitari; Conduzione, preparazione ed organizzazione di fiere commerciali per scopi commerciali e pubblicitari; Organizzazione di fiere per scopi commerciali o di pubblicità; Organizzazione di esposizioni per scopi d’affari; Servizi di funzioni d’ufficio; Servizi al dettaglio in relazione ad attrezzature per l’agricoltura; Servizi al dettaglio in relazione a opere d’arte; Servizi al dettaglio in relazione a prodotti lattiero-caseari; Gestione di affari commerciali; Fornitura di informazioni commerciali [affari]; Amministrazione di affari commerciali esteri; Mediazione di affari commerciali per conto terzi; Valutazioni in affari commerciali; Perizie in materia di affari; Servizi di perizie aziendali; Presentazioni di merci e servizi; Organizzazione di fiere commerciali; Pubblicità in materia di turismo e viaggi.
Classe 38
Servizi di telecomunicazione; Trasmissione di messaggi e di immagini; Servizi di trasmissione elettronica d’immagini; Trasmissione video; Trasmissione elettronica senza fili di immagini; Comunicazioni telefoniche; Servizi di comunicazione di telefonia mobile; Comunicazioni tramite terminali di computers; Trasmissione di dati in streaming; Streaming di materiale video su Internet; Servizi di conferenze web; Chat-line su Internet.
Classe 41
Pubblicazioni elettroniche online; Intrattenimento on-line; Fornitura di pubblicazioni on-line; Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Servizi relativi a educazione, divertimento e sport; Servizi di prenotazione di biglietti per attività ed eventi in ambito educativo, ricreativo e sportivo; Attività culturali; Attività sportive e culturali; Organizzazione di spettacoli culturali; Realizzazione di eventi culturali; Organizzazione di esposizioni a scopo culturale; Formazione; Corsi di formazione; Educazione; Organizzazione di concorsi; Presentazione di esposizioni di musei; Esposizioni d’ arte; Parchi ricreativi e tematici, fiere, zoo e musei; Fornitura di servizi di intrattenimento multimediali tramite un sito web; Pubblicazioni tramite computer; Allenamento fisico; Attività ricreative e sportive; Club della salute e palestre; Fornitura d’impianti sciistici; Fornitura di impianti di pattinaggio su ghiaccio; Fornitura di strutture sportive e ricreative; Insegnamento dello snowboard; Insegnamento di educazione fisica; Degustazione di vini [servizi di formazione]; Noleggio di sci; Corsi di sci; Fornitura di impianti da sci.
Classe 43
Alloggi temporanei; Fornitura di alimenti e bevande; Servizi di informazione, consulenza e prenotazione in materia di ristorazione; Servizi di pensioni per animali; Noleggio di mobili, tovaglie e suppellettili per l’allestimento di tavole e attrezzature per la fornitura di alimenti e bevande; Servizi di ristoranti; Servizi di ristorazione; Servizi di catering; Servizi di bar e ristorante; Servizi di ristorazione da asporto; Agenzie di viaggio per la fornitura di sistemazioni in alloggi; Gestione di aree per campeggio; Ostelli per turisti; Servizi alberghieri; Servizi offerti da bed and breakfast [alberghi economici che offrono alloggio e prima colazione]; Alberghi, ostelli e pensioni, alloggi per vacanze e per turisti; Asili nido, strutture per la cura diurna e degli anziani; Pizzerie; Noleggio di arredi.
2. I beni e i servizi da contrassegnare con il marchio devono essere realizzati con prevalente processo produttivo nella provincia di Rieti.
3. Il processo produttivo, con riferimento ai beni, non può essere limitato alla sola attività di confezionamento.
4. I beni devono essere prodotti e i servizi devono essere prestati nel rispetto delle modalità previste, per ciascun bene e servizio, o per gruppi o classi di beni e di servizi, dagli appositi Disciplinari di accesso all’uso e d’uso del marchio adottati dalla Camera di Commercio di Rieti Viterbo.
5. I beni devono possedere le caratteristiche organolettiche, fisiche e chimiche previste dai relativi Disciplinari.
6. Possono essere contrassegnati con il marchio tutti i beni e tutti i servizi per i quali siano stati elaborati i relativi Disciplinari di produzione o di erogazione di servizio di cui al precedente comma.
Art. 6 - Comitato di gestione e di controllo
1. Il Comitato di gestione e di controllo è nominato dalla Giunta della Camera di Commercio, dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati per due volte.
2. Esso è così costituito:
– n. 2 componenti, rispettivamente in rappresentanza della Camera di Commercio e dell’Azienda Speciale Centro Italia di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Vice Presidente, su nomina della Giunta camerale;
– n. 1 componente in rappresentanza della Provincia di Rieti;
– n. 1 componente dell’Università degli Studi della Tuscia;
– n. 1 componente in rappresentanza del Comune di Rieti;
– n. 6 componenti in rappresentanza, ciascuno, distintamente, delle categorie dell’“agricoltura”, dell’“industria”, dell’“artigianato”, del “commercio”, dei “servizi e turismo”, e della “cooperazione” scelti dalla Giunta camerale tra i designati dalle Associazioni di categoria sulla base della rappresentatività espressa nel Consiglio camerale;
– n. 2 componenti in rappresentanza, ciascuno, distintamente, dell’Ordine degli Avvocati di Rieti e di ordini e collegi professionali provinciali per le attività agricole.
3. Il Comitato svolge le proprie funzioni nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e dei Disciplinari di accesso all’uso e d’uso del marchio, nonché degli eventuali ulteriori indirizzi espressi dalla Giunta camerale.
4. Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti, dei quali almeno uno in rappresentanza della Camera di Commercio o dell’Azienda Speciale Centro Italia.
5. Le riunioni possono essere svolte anche in modalità telematica.
6. Il Comitato decide a maggioranza di voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
7. Contro le decisioni del Comitato è consentito il ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, alla Giunta della Camera di Commercio, la quale provvede al relativo esame entro 60 giorni dalla data di ricezione del ricorso e alla conseguente decisione entro e non oltre 120 giorni dalla data stessa.
Art. 7 - Modalità di richiesta di autorizzazione d’uso del Marchio
1. Il soggetto che intenda ottenere l’autorizzazione all’uso del Marchio deve essere iscritto alla Camera di Commercio di Rieti Viterbo e deve presentare alla stessa apposita domanda contenente anche l’impegno ad osservare il presente Regolamento e gli allegati che ne costituiscono parte integrante, i Disciplinari di accesso all’uso e d’uso e il Manuale d’uso del marchio (https://www.rivt.camcom.it/it/attivita_34/regolazione-del-mercato_52/marchio-rea-qualita-reatina_917/).
2. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) Scheda con dati anagrafici e aziendali con il tipo di attività svolta e i prodotti o servizi per i quali viene richiesto l’uso del Marchio;
b) Dichiarazione di libero esercizio dei diritti;
c) Dichiarazione di assoggettamento al regime dei controlli;
d) Documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso dei requisisti di cui al precedente art. 4.
Art. 8 - Istruttoria e Autorizzazione d’uso del Marchio
1. Il Comitato di Gestione, una volta ricevuta la documentazione presentata, provvede a:
– verificarne la completezza e la congruità;
– verificare l’esistenza o sussistenza dei requisiti indicati al precedente art. 4;
2. Il Comitato di Gestione nel corso dell’istruttoria ha facoltà di richiedere al soggetto che ha presentato la domanda chiarimenti in merito alla documentazione fatta pervenire o, eventualmente, un’integrazione della stessa.
3. Spetta altresì al Comitato di Gestione formulare una proposta motivata per le domande di competenza della Giunta della CCIAA.
4. Le decisioni in merito alle richieste di autorizzazione all’uso del Marchio sono adottate dal Comitato di Gestione entro 120 giorni dall’arrivo della documentazione completa relativa alla domanda del soggetto che ha presentato la domanda. Gli estremi di tale decisione dovranno essere riportati in apposito verbale e trasmessi al richiedente con comunicazione sottoscritta digitalmente, tramite posta elettronica certificata.
5. La comunicazione, in caso di reiezione della domanda, dovrà contenere l’indicazione dei motivi che l’hanno determinata.
6. Avverso la decisione del Comitato di Gestione è ammesso ricorso alla Giunta della CCIAA entro 30 giorni dal ricevimento della decisione medesima.
Art. 9 – Modalità di espletamento dei controlli
1. I controlli sull’applicazione del presente Regolamento sono effettuati dal Comitato di Gestione anche mediante verifiche nei luoghi di produzione, di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione dei beni ovvero di prestazione dei servizi oggetto dell’autorizzazione d’uso del marchio.
2. I controlli sono svolti sulla base di un Piano dei controlli predisposto dal Comitato di Gestione, il quale nell’espletamento degli stessi potrà avvalersi di altri soggetti terzi e indipendenti.
3. Il numero e la frequenza dei controlli disposti dal Comitato di Gestione possono essere incrementati sulla base di esigenze motivate rappresentate dalla CCIAA.
4. Gli esiti dei controlli effettuati sono evidenziati nel Rapporto di verifica.
5. Il Comitato di Gestione potrà richiedere al Soggetto Autorizzato azioni correttive nonché eseguire ulteriori ispezioni.
Art. 10 – Autorizzazione all'uso del Marchio
1. Il Marchio viene concesso in uso dalla CCIAA agli iscritti interessati, mediante autorizzazione, sulla base dell’esito positivo dell’istruttoria della domanda.
2. L’autorizzazione d’uso è rilasciata a tempo indeterminato con provvedimento del Comitato di Gestione e la permanenza dell’autorizzazione all’uso del Marchio è subordinata all’esito positivo dei controlli di cui all’art. 9.
3. L’autorizzazione d’uso del Marchio contiene i dati anagrafici del Soggetto Autorizzato, il codice identificativo dello stesso, il codice identificativo dell’attività, nonché le condizioni alle quali l’uso del Marchio viene concesso, compreso l’obbligo di apporlo su tutti i prodotti e servizi indicati nel provvedimento con il quale viene rilasciata, osservando le prescrizioni contenute nel Manuale tecnico per il corretto uso del Marchio (https://www.rivt.camcom.it/it/attivita_34/regolazione-del-mercato_52/marchio-rea-qualita-reatina_917/).
4. Il Soggetto Autorizzato viene iscritto in uno speciale Elenco tenuto presso la CCIAA ed aperto alla consultazione pubblica. Tale elenco viene periodicamente aggiornato con inserimenti e/o cancellazioni.
5. La eventuale rinuncia all’autorizzazione deve essere comunicata dal Soggetto Autorizzato al Comitato di gestione e di controllo, di norma con preavviso di almeno tre mesi, mediante Posta Elettronica Certificata.
Art. 11 - Diritti e doveri del Soggetto Autorizzato
1. L’autorizzazione d’uso del Marchio, mentre conferisce il diritto di utilizzare il Marchio medesimo alle condizioni e nei limiti da essa stabiliti, impegna i soggetti legittimati all’uso al rispetto:
a) del presente Regolamento;
b) del divieto di far parte di altri organismi, le cui finalità o attività siano incompatibili con quelle del Marchio;
c) dell’utilizzo del Marchio nella sua interezza e senza modifiche del prototipo, nelle forme e nelle dimensioni che lo rendano immediatamente distinguibile, nonché nei colori e nelle proporzioni indicate nel Manuale tecnico per il corretto uso del Marchio;
d) del divieto di registrare marchi analoghi o tali da generare confusione o rischi di associazione con il Marchio;
e) dell’utilizzo del Marchio esclusivamente per i prodotti o servizi per i quali si è in possesso di eventuali attestazioni o certificazioni che possano essere previste nei Disciplinari di produzione o nei disciplinari d’uso;
f) del divieto di compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o ledere l’immagine del Marchio, nonché trarre in inganno i destinatari del messaggio trasmesso con il Marchio. A titolo esemplificativo, rientrano nella casistica delle pratiche non ammesse le seguenti azioni: adozione di politiche di prezzo, canali distributivi e modalità di comunicazione non coerenti con i contenuti di attestazione di qualità e tipicità assegnati al marchio;
g) dell’obbligo di mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della concessione d’uso del Marchio;
h) del divieto di utilizzare il Marchio se l’Autorizzazione all’uso è stata oggetto di revoca, recesso o sospensione;
i) dell’obbligo di rendere disponibile al Comitato di Gestione e al soggetto titolare del marchio tutta la documentazione giudicata da questi ultimi utile alla verifica del corretto utilizzo del Marchio e di adempiere a tutte le azioni correttive eventualmente prescritte dal Comitato di Gestione;
j) dell’obbligo di cooperare attivamente alla realizzazione delle attività collettive tese alla valorizzazione del Marchio;
k) del divieto di utilizzare il logo come segno distintivo prevalente rispetto al marchio d’impresa, alla registrazione comunitaria o al marchio collettivo geografico che attesta la caratteristica qualitativa del prodotto o servizio oggetto del Marchio.
Art. 12 – Non Conformità e Sanzioni
1. Le non conformità possono essere:
− lievi: quando non pregiudicano l’immagine del marchio;
− gravi: quando sono tali da pregiudicare l’immagine del marchio.
2. Il Comitato di gestione e di controllo, in relazione ai fatti accertati ai sensi dell’art. 9, adotta provvedimenti che possono consistere:
a) in caso di inadempienza lieve: nell’invito ad eliminare, entro un ragionevole termine perentorio, le cause che originano l’inadempienza;
b) in caso di inadempienza grave o di reiterazione di inadempienza lieve: nella diffida a sospendere, con effetto immediato ovvero nell’eventuale diverso termine prescritto, l’immissione sul mercato dei prodotti o la prestazione dei servizi cui si riferisce l’inadempienza, fino al momento di rimozione delle cause che la originano;
c) in caso di inosservanza della diffida di cui alla lettera b): nella revoca dell’autorizzazione all’uso del marchio, fatte salve le eventuali azioni legali per la salvaguardia della tutela del marchio stesso.
3. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni, le inadempienze lievi e gravi sono definite dal presente Regolamento, dai Disciplinari di accesso all’uso e d’uso e dal Manuale d’uso del marchio, in relazione alle prescrizioni in essi distintamente previste.
4. In relazione alle prescrizioni del presente Regolamento, costituiscono:
a) inadempienze lievi:
– il compimento di atti od omissioni che, ove ripetute, possano danneggiare o ledere la reputazione del marchio e/o della Camera di Commercio;
b) inadempienze gravi:
– l’uso del marchio per contrassegnare beni e/o servizi diversi da quelli indicati nel provvedimento con il quale viene rilasciata l’autorizzazione;
– il deposito ai fini della registrazione o l’utilizzazione di marchi, ditte, insegne, ragioni o denominazioni sociali e altri segni distintivi che possano dar luogo a rischio di confusione, di associazione e di identificazione con il marchio o con i singoli elementi che lo compongono;
– la cessione dell’autorizzazione o altre forme contrattuali di disposizione del marchio a favore di terzi;
5. Contro i provvedimenti del Comitato di gestione e di controllo è ammesso ricorso alla Giunta della Camera di Commercio da effettuarsi entro 60 giorni dalla notifica. Su richiesta di parte o su iniziativa della Giunta della CCIAA può essere disposta l’audizione del soggetto sanzionato. La Giunta della CCIAA decide nei 60 giorni successivi alla data di presentazione del ricorso, comunicandone l’esito al Soggetto Autorizzato entro 30 giorni successivi alla decisione.
Art. 13 - Verbale di ammonizione
1. Il verbale di ammonizione è la sanzione applicata a fronte di non conformità lievi e consiste in un richiamo inviato al Soggetto Autorizzato.
Art. 14 – Sospensione
1. La sospensione è applicabile per un tempo determinato non superiore ad un anno a fronte di una non conformità grave.
2. La sospensione deve essere comunque applicata quando:
− sia stato constatato un uso improprio del Marchio tale da creare confusione nel pubblico;
− il Soggetto Autorizzato abbia rifiutato per due volte consecutive e senza giustificato motivo la visita del Comitato di gestione;
− sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell’Autorità giudiziaria;
− non sia stata corretta nei tempi indicati una non conformità grave riscontrata dal Comitato di gestione;
3. La sospensione e la relativa motivazione vengono comunicate dal Soggetto responsabile al Soggetto Autorizzato con l’indicazione del periodo e delle condizioni alle quali può essere annullata.
4. La sospensione può essere comunque revocata anticipatamente quando il Comitato di gestione abbia accertato l’adempimento delle condizioni richieste.
Art. 15 – Revoca
1. La revoca viene applicata dal Comitato di gestione a fronte di una non conformità grave.
2. La revoca deve essere comunque applicata quando il Soggetto Autorizzato:
− abbia adottato comportamenti tali da pregiudicare l’operatività del Marchio nei confronti di altri Soggetti autorizzati;
− non abbia osservato le disposizioni del presente Regolamento quanto alle lettere b), d), e), f) g) e h) dell’art. 11;
− abbia comunque utilizzato il Marchio in termini illegali, ingannevoli o fraudolenti;
− sia soggetto a fallimento o abbia cessato l’attività.
3. La revoca comporta la cancellazione dall’Elenco dei Soggetti Autorizzati.
4. A seguito della revoca o della decadenza dal diritto d’uso del marchio, al Soggetto autorizzato è vietato qualsiasi uso del marchio stesso.
5. Il medesimo deve restituire immediatamente alla Camera di Commercio ogni materiale riproducente il marchio.
Art. 16 – Recesso
1. Il Soggetto Autorizzato all’uso del marchio può in qualsiasi momento rinunciare all’autorizzazione all’uso del Marchio. In questo caso deve inviare alla CCIAA una esplicita comunicazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.
2. L’operatività del recesso decorre dal momento della avvenuta ricezione della comunicazione.
Art. 17 – Effetti del recesso e della revoca
1. Nel caso di recesso o di revoca, al Soggetto Autorizzato non sarà riconosciuto alcun rimborso delle somme eventualmente versate ai sensi dell’art. 7 che precede nel corso dell’anno cui si riferisce il recesso o la revoca.
2. Il recedente ed il revocato sono altresì per la loro parte responsabili verso la CCIAA e verso i terzi per tutte le obbligazioni assunte dalla CCIAA in ordine alla gestione del Marchio fino alla data in cui essi hanno aderito al Marchio.
3. A seguito del recesso o della revoca, il Soggetto Autorizzato viene cancellato dall’Elenco e cessa altresì ogni suo diritto all’utilizzo del marchio.
Art. 18 – Controversie
1. La Camera di Commercio, nei limiti inderogabili di legge, è esonerata da qualsiasi responsabilità nei confronti del Soggetto autorizzato nei seguenti casi:
a) per causa di nullità del marchio;
b) per causa di invalidità o di inefficacia, totali o parziali, del marchio;
c) per causa di violazione dei diritti di marchio o di eventuali altri diritti di terzi connessi all’uso del marchio stesso.
2. Per tutte le controversie relative all’interpretazione e/o l’applicazione del presente Regolamento per l’uso del marchio è competente il foro di Rieti.
Art. 19 – Prerogative camerali
1. La Giunta della Camera di Commercio conserva il potere di vigilanza sull’attività svolta dal Comitato di gestione e di controllo, nonché sul corretto uso del Marchio da parte del Soggetto autorizzato.
Art. 20 – Deroghe
1. In ragione della specificità dei beni o dei servizi interessati, la Camera di Commercio può attribuire le funzioni, che il presente Regolamento attribuisce al Comitato di gestione e di Controllo, ad altro idoneo soggetto giuridico che disponga, con riguardo ai produttori o ai fornitori degli stessi beni o servizi, di una rappresentanza qualificata e diffusa e che accetti, da parte della Camera di Commercio, l’esercizio dei controlli e delle verifiche che la stessa richiederà, nell’ambito di apposite convenzioni da definire e sottoscrivere di volta in volta.
2. L’autorizzazione all’uso del marchio può essere rilasciata, in deroga alle previsioni dell’art. 4, ad imprese partecipate, in prevalenza, da capitale pubblico o tutorate dalla Camera di Commercio, direttamente o in rapporto di convenzione con altro soggetto, o che siano state interessate da successione ereditaria o cessione di azienda ad altri soggetti che mantengano i requisiti previsti nel disciplinare di produzione/erogazione di riferimento per l’ottenimento dell’autorizzazione all’uso del marchio collettivo.
3. La richiesta di autorizzazione all’uso del marchio collettivo può essere accettata anche se pervenuta da soggetti giuridici che, pur non avendo maturato un anno di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Rieti-Viterbo, subentrino in sedi o unità locali site nella provincia di Rieti, già adibite, da almeno un anno, alle attività per le quali si richiede l’autorizzazione.
Art. 21 – Obbligo di riservatezza
1. Gli atti e le informazioni riguardanti il Soggetto Autorizzato sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta del Soggetto Autorizzato.
2. La CCIAA è vincolata al segreto professionale.

