
Il disciplinare definisce le regole per ottenere l’autorizzazione all’uso del marchio collettivo “REA Qualità Reatina” per carni bovine, ovine, suine e avicole, sia fresche che lavorate. Include anche i prodotti trasformati (salumi, prosciutti, porchetta, mortadella, ecc.), provenienti da allevamenti e laboratori situati nella provincia di Rieti.
Per quanto riguarda la produzione primaria le carni a marchio REA devono provenire da allevamenti reatini regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. di Rieti-Viterbo. È vietato l’uso di antibiotici non terapeutici e promotori della crescita e l’alimentazione deve essere naturale, locale e bilanciata nel rispetto della normativa sul benessere animale.
Per i bovini è prevista una permanenza minima di 6 mesi in allevamento reatino, l’allevamento deve essere semibrado, con stabulazione solo per riposo e alimentazione, con una dieta basata su foraggi locali, senza fieno greco nei 2 mesi pre-macellazione. È consentito l’uso di mangimi e integratori naturali (urea max 1% razione).
Per gli ovini la nascita e la crescita devono avvenire in allevamenti della provincia di Rieti. Gli agnelli devono essere macellati tra 28 e 40 giorni e l’alimentazione deve provenire da latte materno, pascolo e foraggi locali, no OGM o ormoni. E’ consentita la transumanza estiva (monticazione).
Per i suini gli allevamenti possono essere a ciclo chiuso o ristallo e situati in provincia di Rieti. Gli animali devono essere identificati con marchio auricolare completo ed il reintegro è ammesso solo con animali nati e allevati in Italia. La permanenza minima prima della macellazione è pari a 2 mesi per i lattonzoli, 4 mesi per i magroni e 6 mesi per gli animali da ingrasso.
Per gli avicoli (pollo, tacchino, anatra, oca, faraona, cappone, quaglia, galletto, gallina) nascita, allevamento e macellazione devono in provincia di Rieti nutriti con alimentazione vegetale, priva di farine e grassi animali e OGM ed allevati a terra, con libertà di movimento.




